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L’esperto risponde: Diego Avorio della Vittoria Assicurazioni ci spiega il nuovo Bonus Famiglia RCA L'assicuratore Diego Avorio ci spiega le maggiori novità inerenti il nuovo Bonus Famiglia RCA entrato in vigore lo scorso 16 febbraio

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COSA È CAMBIATO CON IL BONUS FAMIGLIA RCA?

Nel decreto fiscale del 2020 collegato alla legge di Bilancio, vi è un nuova misura che riguarda il mondo delle Polizze RCA, tema molto sentito dalle famiglie Italiane.

Andiamo a vedere cosa cambia nella pratica. La nuova norma è entrata in vigore il 16 febbraio 2020 e va ad ampliare quelle che erano le norme del famoso “DECRETO BERSANI”, in relazione alle classi di merito della Bonus Malus polizza RCA.

Vediamo subito cosa non CAMBIA:

  • Si applica solo alle persone fisiche identificate come consumatori; Non vale per le società.
  • Il cliente deve richiedere l’agevolazione di legge;
  • la polizza di appoggio dalla quale ereditare la classe di merito deve essere in vigore e con un attestato di rischio maturato; pertanto se la polizza è sospesa non vale.
  • il veicolo che usufruisce delle agevolazioni deve essere di proprietà della medesima persona che possiede il veicolo di appoggio dal quale ereditare la classe CU, o in alternativa di proprietà di un familiare convivente; si necessità la presentazione dello stato di famiglia;
  • le agevolazioni riguardano tutti i settori tariffari per i quali vi sia obbligo di indicazione della classe CU ;
  • Tutti i settori ad eccezione dei natanti.

Vediamo invece le Novità:

  1. può essere applicato anche su settori tariffari differenti.

Esempio: polizza di appoggio dalla quale ereditare la classe di merito CU relativa ad un’autovettura e polizza che usufruisce delle agevolazioni relativa ad un autocarro/motociclo/camper ecc. o viceversa; questo aspetto è molto importante e riveste la grande novità.

  1. può essere applicato anche in caso di rinnovo. In caso di rinnovo l’articolo di legge si applica ai veicoli precedentemente assicurati con la stessa o con altre Compagnie, purché il veicolo che usufruisce delle agevolazioni abbia maturato un attestato di rischio in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni più l’anno incorso. Non sono considerati anni senza sinistri gli anni valorizzati con ND (nessuna dichiarazione) e NA (non assicurato). Quindi bisogna aspettare la scadenza annuale del contratto, che si vede nella copia di polizza voce “scadenza contrattuale” e se la classe è superiore alla CU 01, si può chiedere, qualora in possesso dei requisiti sopra, l’adeguamento della classe di Merito.

Tale adeguamento riguarda solo le classi CU, se una compagnia applica delle cosi dette Classi interne, si eredita solo la classe CU, esempio se sulla polizza si vede scritto “CU 01 interna 1B” la classe che si prenderà sarà la CU 01.

Logicamente non significa pagare lo stesso importo dell’altra polizza.

MOLTA ATTENZIONE PER CHI USUFRUISCE DI TALE VANTAGGIO È DA PORRE SUL MALUS.

Qualora si passi in classe CU01 o la classe più vantaggiosa all’interno del nucleo familiare, in caso di sinistro con danno superiore a 5.000,00€, la polizza aumenterà di 5 classi di merito, mentre oggi l’aumento è di 2 classi di merito.

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